All'articolo 429 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".

Testo vigente dal 19 gennaio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6~art10 · fonte del testo