Art. 2 — Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella presente legge, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonche' di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.

Testo vigente dal 2 dicembre 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;181~art2 · fonte del testo