Art. 25 — Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo

All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al terzo comma, le parole: "ne' quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse;
  • b)il quarto comma e' abrogato;
  • c)il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, puo' autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi".

Testo vigente dal 11 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-07;266~art25 · fonte del testo