L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20.".

Testo vigente dal 4 luglio 2001

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urn:nir:stato:decreto.legge:2001-07-03;256~art1 · fonte del testo