Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Testo vigente dal 2 ottobre 2007

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art32 · fonte del testo