Art. 3-quater — Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016

. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienicosanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche";
  • b)al comma 2, lettere a), b) e d), dopo le parole: "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono inserite le seguenti: "o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato";
  • c)al comma 12-bis, le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque" sono soppresse. I contributi per i costi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo vigente dal 12 marzo 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-11;3~art3quater · fonte del testo