Art. 7 — Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35

Al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "e, comunque, entro il 30 giugno 1996" sono soppresse. Al comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' aggiunto il seguente periodo: "La durata dell'attivita' del comitato tecnico di cui al comma 3 e' prorogata al 31 dicembre 1996".

Testo vigente dal 27 luglio 1996

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-26;393~art7 · fonte del testo