Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere all'ammortamento dei mutui che le regioni interessate contraggono, con ricorso anche ad istituti di credito privato, per fronteggiare esigenze di protezione civile in casi di eventi calamitosi per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'entita' del contributo di cui al comma 1 e' determinata in relazione all'estensione ed all'intensita' del fenomeno calamitoso.

Testo vigente dal 12 novembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-11-12;576~art9 · fonte del testo