Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonche' il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

Testo vigente dal 18 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401~art9 · fonte del testo