Art. 7 — Fondo di solidarieta

La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 1999. Il fondo di solidarieta' istituito dall'articolo 4 della legge 4 marzo 1981, n. 67, e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la sua residua consistenza patrimoniale confluisce nel Fondo di solidarieta' istituito con il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ferroviario stipulato il 18 novembre 1994. Tutti i risarcimenti e gli addebiti riconducibili all'intervento del fondo soppresso sono posti a carico del citato Fondo di solidarieta', che interviene secondo le regole del proprio statuto e del proprio regolamento. Il trasferimento di cui al comma 2 e' esente da imposte.

Testo vigente dal 16 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art7 · fonte del testo