Disposizioni in materia di mobilita' delle persone con disabilita' visiva All'articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la mobilita' delle persone con disabilita' visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci nonche' di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche».

Testo vigente dal 29 novembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177~art18 · fonte del testo