L'articolo 5 e' modificato come segue: al primo comma sono soppresse le parole: "o di associato"; all'ultimo comma, le parole: "nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione".

Testo vigente dal 10 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-09;705~art2 · fonte del testo