La legge che interpreta la norma sulla costituzione di piu` commissioni giudicatrici, previste per i giudizi di idoneita` a professore associato, non reca innovazione alcuna ai criteri gia` enunciati nella precedente legge delega (21 febbraio 1980, n. 28) e correttamente recepiti nel decreto delegato (11 luglio 1980, n. 382), risultando detto intervento meramente tautologico e riproduttivo delle norme interpretate; sicche` la acclarata legittimita` di queste ultime assorbe le censure di costituzionalita` ad essa rivolte. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3,24,97,134,136,137 Cost., 1 L.c. 9 febbraio 1948, n.1 e 76, 77 Cost. - dell'art. 10 L. 9 dicembre 1985, n. 705, il cui contenuto interpretativo avrebbe la finalita` di sanare 'ex post' un vizio di costituzionalita` - eccesso di delega - di un atto legislativo del Governo nei confronti del quale era gia` instaurato giudizio di costituzionalita`).
Art. 76 cost. · Art. 5 Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.