La misura mensile del contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e procuratori non pensionati, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e' fissata in un dodicesimo dell'importo minimo della pensione di vecchiaia, come determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Testo vigente dal 12 maggio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;175~art5 · fonte del testo