Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di eta' di iscrizione o reiscrizione alla Cassa previste dall'articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la pensione di inabilita' o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di eta'. La riduzione di cui al presente articolo e' cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilita' o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Testo vigente dal 14 agosto 1990

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-04;236~art3 · fonte del testo