Il penultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dal seguente: "Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dello Istituto centrale di statistica".

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art18 · fonte del testo