All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti riforme fiscali dei contratti assicurativi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 novembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-22;1143~art35 · fonte del testo