Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva degli Archivi di Stato per le promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2ª classe e di direttore capo di 2ª classe si prescinde dalla vacanza nelle sedi di soprintendenze e di direzione degli Archivi indicati nell'allegato 2 della tabella A, annessa alla legge 13 aprile 1953, n. 340. Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1459, n. 928, si applicano al personale della carriera direttiva speciale di cui alla legge 29 giugno 1960, n. 650, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 8 novembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-22;1143~art22 · fonte del testo