All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, nel secondo comma, la lettera b) e' sostituita con la seguente: "b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;" nello stesso comma, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: "d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;

  • e)la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero".

Testo vigente dal 12 gennaio 1981

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 231/1996

    Questione inammissibile
    3 luglio 1996

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza indicata…

    Art. 1 Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti · Art. 3 cost. · Art. 1 Integrazioni e modifiche alla legislazione · Art. 1 Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;932~art1 · fonte del testo