Nell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al terzo comma, le parole: "possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato" sono sostituite dalle seguenti: "possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni societa' fiduciaria".

Testo vigente dal 28 dicembre 1982

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-12-23;936~art1 · fonte del testo