La mancata applicazione della marca sui certificati di cui all'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, comporta per l'Ente il diritto ad esigere a carico del veterinario inadempiente una somma a titolo di sanzione civile, di importo variabile tra un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 5.000 per ogni singola omissione. Le modalita' ed i criteri per l'applicazione della predetta sanzione sono fissati con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della natura e della frequenza dell'omissione.

Testo vigente dal 27 ottobre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-06;949~art7 · fonte del testo