Nei casi disciplinati dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge si applicano, fermi restando i termini di prescrizione previsti nell'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui al precedente articolo 1.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-13;876~art2 · fonte del testo