Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' cosi' modificato: "La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni".

Testo vigente dal 9 agosto 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;428~art2 · fonte del testo