Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, e' sostituito dal seguente: "Il riconoscimento del servizio e' disposto con provvedimento del Ministro della sanita', a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorita' consolare:

  • 1)attestato dell'autorita' sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorita' sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio, lo stesso puo' essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalita' di assistenza a favore di comunita' italiane;
  • 2)dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualita' e la durata del servizio stesso".

Testo vigente dal 26 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-02-22;51~artunico · fonte del testo