Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1133, sono sostituiti dai seguenti: "Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione dei prodotti compresi nell'articolo 1 del regolamento n. 19, adottato dal Consiglio dei ministri della Comunita' Economica Europea il 4 aprile 1962, e' condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione e dell'operazione entro il termine di validita' del certificato stesso. La misura della cauzione e le modalita' per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonche' per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per l'industria e il commercio".

Testo vigente dal 23 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;259~art6 · fonte del testo