Entro un anno dall'entrata in vigore della, presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere al riordinamento ed all'ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unita'. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero della industria e del commercio.

Testo vigente dal 30 gennaio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art35 · fonte del testo