[1]Accertato il diritto del richiedente, la indennita' dovuta secondo il disposto dell'art. 3, quando non sia stabilita d'accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo serviente, sara' determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.

[2]In questo caso, ricevuta la perizia, il pretore, sull'istanza del richiedente, che abbia depositato l'indennita' stabilita dal perito, autorizzera' l'impianto e l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sull'indennita' stessa.

Testo vigente dal 8 luglio 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-06-13;403~art9 · fonte del testo