[1]La servitu' derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni. Pero', dopo questo tempo, puo' essere rinnovata per un altro ventennio a termini della presente legge.

[2]Non e' vietato che, fra intraprenditori e proprietari, sieno concordate servitu' di piu' lunga durata.

Testo vigente dal 8 luglio 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1907-06-13;403~art4 · fonte del testo