Art. 15-quater — Sanzioni applicabili
((Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
- a)i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b)la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c)l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 8;
- d)il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
- e)i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 2, lettere d), e) e f);
- f)il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- g)il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- h)i comportamenti di cui all'articolo 15-bis, comma 2, lettera q);
- i)la scarsa laboriosita', se abituale;
- l)la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- m)l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- n)lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'.)) ((Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per:
- a)i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b)l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- c)i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera b).)) ((Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita' di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.)) ((Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita'.)) ((Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.))
Testo vigente dal 26 agosto 2026
