Le operazioni di mutuo di cui all'articolo precedente e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa. Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui da contrarre per completare il finanziamento di spese di investimento autorizzate con legge.

Testo vigente dal 14 febbraio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-12;17~art5 · fonte del testo