Per le opere da eseguirsi a cura o per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'accertamento delle conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici e dei programmi edilizi, nonche' la progettazione di massima delle opere, sono fatti dalla stessa Azienda d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti stabilira', con proprio decreto, le distanze minime che dovranno essere osservate nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni.

Testo vigente dal 14 febbraio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-12;17~art10 · fonte del testo