L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 32 miliardi per provvedere al finanziamento occorrente per le ulteriori necessita' inerenti il completamento, l'attrezzatura e la funzionalita' dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. I mutui di cui al precedente comma sono ripartiti in egual misura negli esercizi finanziari 1969 e 1970. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche, e della legge 14 marzo 1968, n. 262.

Testo vigente dal 30 ottobre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;718~artunico · fonte del testo