Per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge, oltre alla utilizzazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, lettere b) e c), della legge 3 gennaio 1963, n. 4, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 650 milioni da iscriversi in ragione di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1967 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La somma di lire 350 milioni a carico dell'esercizio 1967 sara' cosi' ripartita: lire 250 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze. La somma di lire 300 milioni a carico dell'esercizio 1968 sara' cosi' ripartita: lire 200 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

Testo vigente dal 29 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1232~art4 · fonte del testo