La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni. La censura e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio. Avverso il provvedimento di cui al precedente comma e' ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art21 · fonte del testo