Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:

  • a)il presidente dell'Istituto, che lo presiede;
  • b)un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
  • c)un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
  • d)un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
  • e)il direttore generale dell'Istituto;
  • f)tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art6 · fonte del testo