Per il periodo 10 luglio 1956-31 dicembre 1957 si precede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile e operaio della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Testo vigente dal 22 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-06-01;417~art3 · fonte del testo