Art. 81 — Verbali
Copia del verbale del collegio dei revisori dei conti e' inviata, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, al rappresentante legale dell'ente, all'amministrazione vigilante e al dipartimento della ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza. Il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti e' custodito presso la sede dell'ente. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del codice civile.
Testo vigente dal 6 maggio 2003
