Art. 19 — Fondo rischi ed oneri
Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino investimenti, stimate per un importo diverso da zero, presentano previsioni di sola competenza. Su tali stanziamenti non possono essere emessi mandati. A fine esercizio le relative somme confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione. L'utilizzo delle relative disponibilita' e' effettuato con il procedimento di variazione al bilancio di previsione; contestualmente e' ridotto il correlativo e contrapposto fondo.
Testo vigente dal 6 maggio 2003
