Art. 1
All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la lettera c) e' soppressa;
- b)dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. Le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attivita' svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle soppresse Direzioni interregionali della Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla allegata Tabella A, con la competenza territoriale ivi determinata. 2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attivita' svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche', relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.».
Testo vigente dal 28 luglio 2009
