Contenuto e validita' della notifica La notifica puo' essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalita' che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi. Essa e' sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), e' corredata almeno della seguente documentazione:
- a)nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il testo della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, nonche' di tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge;
- b)nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti, nonche' informazioni dettagliate sull'acquirente, sul suo ambito di operativita', oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge. Oltre a quanto indicato all'articolo 2, commi 2 e 5, del decreto-legge, la notifica deve contenere:
- a)la procura speciale, per i soggetti diversi dai legali rappresentanti delle imprese;
- b)l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante cui comunicare l'eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o l'eventuale atto di esercizio dei poteri speciali;
- c)l'indicazione «la presente notifica e' effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - settori energia trasporti e comunicazioni»;
- d)in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per cui «I sottoscritti assumono la responsabilita' che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali». Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, puo' chiedere ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.
Testo vigente dal 6 giugno 2014
