Nell'ambito delle assenze per malattia e motivi di salute di cui all'articolo 5, ai funzionari diplomatici sono riconosciuti tre giorni di permesso annui per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Le assenze di cui al comma 1, sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di cui all'articolo 5 e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. Le giornate di assenza di cui al comma 1 sono giustificate mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione dal funzionario diplomatico oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. Nel caso di funzionari diplomatici che, a causa delle patologie sofferte, usufruiscono delle giornate di assenza di cui al comma 1 per sottoporsi periodicamente a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I funzionari diplomatici interessati producono tale certificazione all'Amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

Testo vigente dal 11 luglio 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85~art6 · fonte del testo