Art. 80 — Premi in denaro
Al personale del Corpo di polizia penitenziaria distintosi per servizi di particolare rilievo, che comunque non rientrano tra quelli che danno luogo alla attribuzione delle ricompense previste dagli articoli 76, 77 e 78, puo' essere concesso un premio in denaro. Il premio in denaro e' concesso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Il premio in denaro e' cumulabile con i riconoscimenti per anzianita' di servizio o al merito di servizio di cui all'articolo 79 e non e' invece cumulabile con quelli previsti dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, dall'articolo 41, comma 2, lettera e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Testo vigente dal 1 aprile 1999
