Art. 33 — Unità operative
Nell'ambito del reparto sono organizzate unita' operative, che comprendono piu' posti di servizio, in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere. In relazione al numero dei componenti o alla specifica rilevanza dei compiti svolti, ad esse e' preposto personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dagli articoli 15, commi 3 e 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il coordinamento di piu' unita' operative puo' essere affidato ad appartenenti al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, secondo le rispettive competenze in base alle norme sopraindicate. Le unita' operative comprendono uno o piu' complessi funzionali concernenti, principalmente:
- a)la predisposizione dei turni di servizio;
- b)l'ordine e la sicurezza, ivi compresa la vigilanza armata;
- c)la ricezione e la dimissione dei detenuti e degli internati ed altri adempimenti connessi, nonche' comunicazioni informatiche e successivi aggiornamenti;
- d)le traduzioni dei detenuti e degli internati ed il piantonamento dei medesimi quando sono ricoverati in luoghi esterni di cura;
- e)l'armamento, l'equipaggiamento, il vestiario uniforme del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- f)i mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria. Le unita' operative sono definite con provvedimento motivato del direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, acquisito il parere del comandante del reparto ovvero su proposta dello stesso. Tale proposta puo' essere respinta dal direttore con provvedimento motivato.
Testo vigente dal 1 aprile 1999
