Art. 2 — Soppressione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata
Le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione dei beni culturali, situati nei territori colpiti dal sisma 1980-81, svolte dalla Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, istituita dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono attribuite all'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici. L'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' abrogato limitatamente alla istituzione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, che e' soppressa.
Testo vigente dal 7 febbraio 1995
