Le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione dei beni culturali, situati nei territori colpiti dal sisma 1980-81, svolte dalla Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, istituita dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono attribuite all'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici. L'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' abrogato limitatamente alla istituzione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, che e' soppressa.

Testo vigente dal 7 febbraio 1995

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;760~art2 · fonte del testo