Art. 5 — Funzionamento

Le riunioni del CIIS sono validamente costituite con la partecipazione di tutti i membri di diritto. Quando, per causa di forza maggiore ovvero per concomitanti e preminenti impegni di Stato o di Governo, taluno di essi non possa partecipare alla riunione, delega a rappresentarlo un Sottosegretario di Stato. Ove, nel corso di una seduta, il Presidente del Consiglio dei Ministri sia costretto ad allontanarsi e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza e' assunta da un Ministro da lui incaricato. Il Presidente del CIIS ha il potere discrezionale di regolare la discussione e la facolta' di sospendere o sciogliere la seduta. I lavori del CIIS sono coperti dal segreto. Rientra nella discrezionalita' del Presidente del Consiglio dei Ministri fornire all'esterno specifiche informazioni, quando ne ravvisa la necessita'.

Testo vigente dal 20 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;756~art5 · fonte del testo