Art. 2 — Presentazione delle domande

I presidi ospedalieri pubblici, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti universitari possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione al trapianto di parti di cadavere prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

  • a)l'indicazione delle parti od organi che si intende trapiantare;
  • b)la descrizione delle attrezzature esistenti per l'intervento chirurgico e le attivita' precedenti e successive al trapianto, nonche' i parametri della struttura e del bacino di utenza. Per il trapianto del rene e' necessario disporre anche di attrezzature idonee per l'emodialisi, ai fini dell'assistenza ai pazienti e dell'osservazione e preparazione dei soggetti in attesa di trapianto;
  • c)la descrizione del laboratorio o dei laboratori incaricati della ricerca immunologica per l'istocompatibilita' fra soggetto donante e soggetto ricevente, dell'esecuzione delle prove necessarie per lo studio immunologico del soggetto ricevente sia prima che dopo il trapianto. In particolare, dovra' essere specificata la dotazione delle attrezzature esistenti e la competenza immunologica specifica del personale tecnico e scientifico;
  • d)l'elenco dei sanitari responsabili dell'esecuzione diretta del trapianto e per ciascuno di essi, in relazione agli specifici compiti assegnati o svolti, la documentazione che attesti la competenza medico-chirurgica e biologica in relazione alle parti od organi da trapiantare. La domanda deve essere presentata od inviata al Ministero della sanita', di seguito denominato "Ministero".

Testo vigente dal 21 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-09;694~art2 · fonte del testo