Art. 7
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' inserito il seguente: "2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.".
Testo vigente dal 4 febbraio 1997
