Art. 3
Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.". Il termine: "decreto" contenuto nel comma 3 dello stesso articolo 3 di cui al comma 1 e' sostituito dal seguente: "provvedimento".
Testo vigente dal 4 febbraio 1997
