Art. 1
L'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, regolato dalla legge 15 gennaio 1922, n. 10, e dal regio decreto 10 novembre 1924, n. 2359, ha per fine di promuovere gli studi e le ricerche nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 14 gennaio 1997
