Art. 3 — Controlli
Oltre gli eventuali controlli previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 278, l'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' richiedere l'esibizione o la copia del registro di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed ogni altro atto o documento ritenuto rilevante ai fini del controllo. (Seguiva un alinea non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Testo vigente dal 10 gennaio 1997
