Art. 3 — Controlli

Oltre gli eventuali controlli previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 278, l'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' richiedere l'esibizione o la copia del registro di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed ogni altro atto o documento ritenuto rilevante ai fini del controllo. (Seguiva un alinea non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

Testo vigente dal 10 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;680~art3 · fonte del testo